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Distribuzione e vendita tabacchi: rivendite ordinarie e speciali | VA
Distributori Sigarette

Distribuzione e vendita tabacchi: rivendite ordinarie e speciali

rivendite tabacchi ordinarie e straordinarie
  • Hai intenzione di aprire una rivendita di tabacchi, ma non sai come fare?
  • Vuoi sapere quali documenti devi presentare, a chi rivolgerti?

 

Nessun problema, in questo articolo Venditore Automatico fugherà ogni tuo dubbio e ti fornirà tutte le informazioni che stai cercando!

Iniziamo partendo da un’importante distinzione tra le rivendite Ordinarie e le Rivendite Speciali di Tabacchi.

Rivendite Ordinarie di Tabacchi

Le rivendite ordinarie sono le tabaccherie “classiche” con l’insegna T esposta esternamente, dove vi è apposto il numero della concessione.

Per aprire e gestire una rivendita di tabacchi è necessario che vengano rispettate alcune condizioni riguardanti il locale designato:

  • Mt. 300 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  • Mt. 250 nei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
  • Mt. 200 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

Nei Comuni dove la popolazione è inferiore a 10.000 abitanti non è permessa l’apertura di una nuova rivendita dal momento in cui è stato raggiunto il rapporto di 1:1500 ovvero una rivendita ogni 1500 abitanti, a meno che la rivendita ordinaria più vicina disti oltre 600 mt.

Oltre al parametro della distanza minima, esiste quello della produttività. Non è possibile aprire una nuova rivendita ordinaria nel caso in cui  la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine a quelle da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore a mt. 600 rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:

  • Euro 19.965 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  • Euro 31.990 nei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
  • Euro 39.825 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti..

Gli importi sopraesposti ogni due anni subiscono variazioni ed adeguamenti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

RIVENDITE SPECIALI

Per rivendite speciali si intendono quelle rivendite ubicate presso strutture nelle quali si può accedere da solo ingresso della struttura stessa, senza ingressi autonomi o diretti sulla pubblica via come:

  1. stazioni ferroviarie;
  2. stazioni automobilistiche e tranviarie;
  3. stazioni marittime;
  4. aeroporti;
  5. caserme
  6. case di pena
  7. altri luoghi,  in particolare:
  • sale bingo
  • bar di strutture alberghiere
  • strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
  • stazioni metropolitane;
  • ipermercati
  • centri commerciali.

Quali modalità seguire per aprire una rivendita speciale?

Per richiedere l’apertura di una rivendita speciale è necessario presentare un’istanza ( con annesso bollo) all’Ufficio dell’Agenzia competente per il territorio, insieme ai seguenti documenti:

  1. Perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto agli albi a ciò abilitati e contenente:
    1. una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100 su foglio formato A3,
    2. l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché gli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente Ufficio, cui va avanzata specifica richiesta, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di seguito riportato deve contenere:
    1. la natura dell’attività commerciale o servizio prestato;
    2. la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;
    3. per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
    4. per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi e operanti.

Le domande verranno prese in carico ed esaminate dall’ufficio Territoriale che avviserà l’interessato in merito all’esito della richiesta.

In caso di esito positivo, gli assegnatari dovranno corrispondere all’Agenzia una somma di denaro una tantum determinata da un organo collegiale istituito presso l’Ufficio Centrale e dovranno partecipare ad un corso di formazione specifico per i gestori di tabaccherie previsto dall’art. 55, comma 2 quinquies, D.L. 78/2010.

Per approfondire l’argomento ti consiglio di leggere anche “Distributori Automatici per tabacchi: cosa c’è da sapere!

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