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I distributori automatici sono delle isole felici di vendita al dettaglio in grado di far fronte alle nuove organizzazioni e alle richieste della generazione del nuovo millennio. La distribuzione automatica è fondamentalmente un business basato sulla cessione di beni e servizi e per questo soggetta all’IVA (imposta sul valore aggiunto).
Ma cosa prevede la normativa vigente? Qual è la percentuale di IVA applicata ai distributori automatici?
L’IVA assume rilievo di entrata fiscale quando il bene o servizio viene acquistato a titolo definitivo, in questo caso dal consumatore finale. L’imposta sul valore aggiunto può essere applicata solo l’oggetto della prestazione è una cessione di beni o una prestazione di servizi (vendita, permuta, usufrutto, locazione e altro) che viene compiuta da un soggetto nell’esercizio di impresa o di arti e professioni e avviene entro il territorio dello Stato.
La necessità di adeguarsi alle dinamiche economiche ha spinto il Legislatore ad affiancare all’aliquota ordinaria dell’IVA (prima al 21% e ora al 22%), due aliquote ridotte rispettivamente al 4% e al 10%, almeno fino al 31 dicembre 2013.
Il settore della distribuzione automatica era disciplinato da un sistema di applicazione di due tipi di aliquote IVA, diversificate in base al luogo di ubicazione del distributore automatico:
L’aliquota agevolata al 4% veniva applicata anche per le somministrazioni effettuate nei luoghi “agevolati” con distributori automatici a cialda o a capsula (caffè e bevande) che prevedono prima l’acquisto e poi l’inserimento manuale della cialda nell’erogatore, solo a patto che l’acquirente sia anche il consumatore finale del prodotto, pena l’applicazione dell’Iva corrispondente al bene ceduto.
Il 1° gennaio 2014 ha determinato un cambiamento e un sensibile aumento dell’IVA relativa ai distributori automatici ovvero l’applicazione dell’IVA al 10% per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande eseguite tramite distributori automatici, a prescindere dal luogo di installazione dell’apparecchio.
Il nuovo regime IVA veniva uniformato, lasciando cadere ogni tipo di rilevanza assunta dal luogo di installazione dei distributori automatici.
L’aliquota ridotta veniva mantenuta solo nel caso in cui l’acquirente della capsula o della cialda era l’effettivo utilizzatore della stessa; altrimenti, se il bene diventava oggetto di passaggi intermedi, scattava l’aliquota propria del prodotto ceduto.
Nell’anno 2015 non vi sono stati cambiamenti strutturali. Infatti se l’aliquota veniva applicata su ogni transazione ed era a carico del consumatore finale, il fornitore poteva usufruire di un sistema di detrazione.
Per l’IVA, se la somministrazione di caffè e bevande veniva effettuata con distributori automatici, era possibile godere della detraibilità dell’imposta.
Nel 2016, con la risoluzione n. 103/E del novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde: l’aliquota ridotta del 10% si applica solo nel caso in cui l’acquirente sia l’effettivo utilizzatore della stessa (consumatore finale) oppure nell’accezione in cui i beni sono ceduti al cliente che utilizza il distributore automatico a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice.
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