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Termine di decorrenza dei corrispettivi di invio telematico | Venditore Automatico
Business Distributori Automatici

Termine di decorrenza dei corrispettivi di invio telematico

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Vending machines, prorogato il termine di decorrenza di invio telematico dei corrispettivi

È scattato l’obbligo per i titolari di distributori automatici di beni di trasmettere telematicamente i dati delle fatture (sia emesse che ricevute) e dei corrispettivi (eliminando così la tenuta tradizionale del Registro dei corrispettivi).

Il decreto legislativo 127/15 ha introdotto le nuove misure in materia di controllo delle cessioni dei beni effettuate attraverso i distributori automatici e di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

In principio con decorrenza 1° gennaio 2017,  tutti i titolari di partita IVA che effettuano vendita di beni e prestazioni di servizi attraverso distributori automatici sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente le fatture e i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per tutte le operazioni effettuate mediante le vending machines.

L’iniziale termine di decorrenza è stato poi prorogato  al 1 aprile 2017 dal decreto legislativo 193 del 22 ottobre 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un preciso vademecum per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi legati alle vending machines:

  • attività propedeutiche all’invio dei dati,
  • tipo di informazioni da trasmettere,
  • formato,
  • processi di certificazione delle componenti software.

Le nuove misure introdotte sono state oggetto di numerose domande e chiarimenti. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 116/E, chiarendo la definizione di ‘distributore automatico’ e precisando quali prestazioni ricadono negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi previsti dal D.Lgs 127/ 2015.

La suddetta Risoluzione ha sottolineato le regole tecniche già definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 10220/328 del 27/7/2016), chiarendo che per distributore automatico si intende qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico (sistemi di pagamento, sistema elettronico capace di processare e memorizzare i dati delle transazioni ed erogatore di beni e/o servizi).

In questo senso, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso una fase di fiscalizzazione transitoria di 5 anni in cui si presuppone che vi sarà un normale rinnovo degli apparecchi utilizzati. In ogni caso il 31 dicembre 2022 sarà il termine ultimo a cui si punta per la messa a regime del sistema e l’elaborazione di precisi provvedimenti dell’AdE (Fisconline/Entratel).

Il provvedimento definisce i servizi con cui gli operatori del settore potranno gestire le operazioni e monitorare i flussi trasmessi:

  • periferiche a pagamento (monete, banconote, carta di credito e altro);
  • Sistema master (scheda elettronica che raccoglie i dati dalle periferiche di pagamento per poi memorizzarli e trasmetterli ad altri apparecchi);
  • distributore (erogatore collegabile al Sistema master).

Registratore di Cassa Telematico

Il nodo cruciale di queste disposizioni è il fattore tecnologico dei cosiddetti ‘registratori telematici’, apparecchi che consentono di registrare, memorizzare, sigillare, elaborare e trasmettere i dati fiscali relativi alle operazioni effettuare. L’acquisizione dei dati deve avvenire mediante un dispositivo mobile dotato di connettività che sia abilitato al Sistema master in uso e certificato dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto una lunga fase preliminare destinata a far familiarizzare gestori e produttori con la nuova normativa tramite:

  • Accreditamento di gestori e produttori dei software usati sui dispositivi mobile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta di servizi integrativi nei sistemi gestionali.
  • Censimento delle vending machines e produzione di un QR Code privato per trasmette gli identificativi dei Sistemi master e di altri dati.
  • Certificazione dei dispositivi mobile per permette l’estrazione delle informazioni memorizzate dal sistema, la creazione di file XML e la trasmissione elettronica sicura.
  • Creazione e trasmissione dei dati dotati di un sigillo atto a garantire l’autenticità del mittente e l’integrità dei dati trasmessi.
  • Conservazione digitale dei dati e delle singole rilevazioni degli incassi obbligatoria.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avverrà quotidianamente. In chiusura di giornata, il registratore telematico genererà un file in formato XML, lo sigillerà e lo invierà all’Agenzia delle Entrate.

Il processo sarà concluso solo a completata ricezione del file XML da parte dell’Agenzia, altrimenti il contribuente IVA sarà tenuto a trasmettere nuovamente i dati entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Invio telematico fatture

L’articolo 4 del decreto legislativo 93/2016 ha fissato al mese successivo (1/5/2017) l’obbligo di invio telematico delle fatture vendita e acquisto e delle liquidazioni IVA mediante un’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il portale mette a disposizione un servizio online ad hoc in cui sarà possibile autenticarsi con le credenziali e procedere con la trasmissione dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

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Fonti:

  • quellichelaFarmacia.com
  • Corrispettividistributoriautomatici.it
  • asarva.org
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