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È scattato l’obbligo per i titolari di distributori automatici di beni di trasmettere telematicamente i dati delle fatture (sia emesse che ricevute) e dei corrispettivi (eliminando così la tenuta tradizionale del Registro dei corrispettivi).
Il decreto legislativo 127/15 ha introdotto le nuove misure in materia di controllo delle cessioni dei beni effettuate attraverso i distributori automatici e di trasmissione telematica delle operazioni IVA.
In principio con decorrenza 1° gennaio 2017, tutti i titolari di partita IVA che effettuano vendita di beni e prestazioni di servizi attraverso distributori automatici sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente le fatture e i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per tutte le operazioni effettuate mediante le vending machines.
L’iniziale termine di decorrenza è stato poi prorogato al 1 aprile 2017 dal decreto legislativo 193 del 22 ottobre 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un preciso vademecum per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi legati alle vending machines:
Le nuove misure introdotte sono state oggetto di numerose domande e chiarimenti. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 116/E, chiarendo la definizione di ‘distributore automatico’ e precisando quali prestazioni ricadono negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi previsti dal D.Lgs 127/ 2015.
La suddetta Risoluzione ha sottolineato le regole tecniche già definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 10220/328 del 27/7/2016), chiarendo che per distributore automatico si intende qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico (sistemi di pagamento, sistema elettronico capace di processare e memorizzare i dati delle transazioni ed erogatore di beni e/o servizi).
In questo senso, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso una fase di fiscalizzazione transitoria di 5 anni in cui si presuppone che vi sarà un normale rinnovo degli apparecchi utilizzati. In ogni caso il 31 dicembre 2022 sarà il termine ultimo a cui si punta per la messa a regime del sistema e l’elaborazione di precisi provvedimenti dell’AdE (Fisconline/Entratel).
Il provvedimento definisce i servizi con cui gli operatori del settore potranno gestire le operazioni e monitorare i flussi trasmessi:
Il nodo cruciale di queste disposizioni è il fattore tecnologico dei cosiddetti ‘registratori telematici’, apparecchi che consentono di registrare, memorizzare, sigillare, elaborare e trasmettere i dati fiscali relativi alle operazioni effettuare. L’acquisizione dei dati deve avvenire mediante un dispositivo mobile dotato di connettività che sia abilitato al Sistema master in uso e certificato dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto una lunga fase preliminare destinata a far familiarizzare gestori e produttori con la nuova normativa tramite:
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avverrà quotidianamente. In chiusura di giornata, il registratore telematico genererà un file in formato XML, lo sigillerà e lo invierà all’Agenzia delle Entrate.
Il processo sarà concluso solo a completata ricezione del file XML da parte dell’Agenzia, altrimenti il contribuente IVA sarà tenuto a trasmettere nuovamente i dati entro i successivi 5 giorni lavorativi.
L’articolo 4 del decreto legislativo 93/2016 ha fissato al mese successivo (1/5/2017) l’obbligo di invio telematico delle fatture vendita e acquisto e delle liquidazioni IVA mediante un’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il portale mette a disposizione un servizio online ad hoc in cui sarà possibile autenticarsi con le credenziali e procedere con la trasmissione dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Fonti:
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